ART. 1 – (denominazione e sede)

E’ costituita, nel rispetto delle disposizioni inserite all’interno del Codice Civile l’Associazione denominata:

ASSOCIAZIONE “CH CASTIONS”

Con sede in Via Stretta nr. 4, nel Comune di ZOPPOLA (PN) – CAP 33080.

Il trasferimento della sede legale non comporta modica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (finalità)

L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Le finalità sono:

  • Proporsi come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
  • Proporsi come sostenitrice di associazioni, enti, società e persone per condividere, sostenere e collaborare ad iniziative inerenti agli scopi sopracitati.

ART. 3 – (soci)

Sono ammesse all’Associazione tutte le persone che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono tre categorie di soci:

  • ORDINARI : sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea ed hanno diritto di voto;
  • SOSTENITORI : sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie, senza diritto di voto;
  • BENEMERITI : sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione, senza diritto di voto.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad accezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate dal consiglio direttivo per lo svolgimento dell’attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6 – (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 – (Assemblea)

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (compiti dell’assemblea)

L’assemblea deve:

  • Approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • Approvare l’eventuale regolamento interno;
  • Eleggere il Consiglio Direttivo che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio relativo all’anno di nomina;
  • Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – (validità assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 – (verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 – (consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da un numero massimo di 25 eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compiti del consiglio direttivo sono i seguenti:

  • Nomina del Presidente, dei vice presidenti e del segretario facenti parte del Consiglio Direttivo in carica;
  • Fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • Predisporre il piano organizzativo delle manifestazioni;
  • Amministrare il patrimonio e la raccolta dei fondi;
  • Eseguire le delibere assembleari;
  • Predisporre e presentare all’assemblea bozza di bilancio preventivo e consuntivo; nonché di ogni altro atto utile e necessario al perseguimento dello scopo;

L’assenza ingiustificata per almeno 3 volte, anche non consecutivo, di un membro del consiglio direttivo causa automaticamente l’esclusione dal consiglio stesso.

ART. 12 – (presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In assenza del Presidente per giustificati motivi, la carica viene rivestita da un vicepresidente disgiuntamente. Il Presidente potrà essere nominato per un massimo di tre esercizi consecutivi.

ART. 13 – (risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • Quote e contributi degli associati;
  • Contributi di privati;
  • Eredità, donazioni e legati;
  • Entrate da organizzazioni di eventi, manifestazioni, sagre paesane nonché altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 – (rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 – (scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9. L’associazione ha obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 16 (disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e disposizione in materia.